Licenziamento per giustificato motivo e Intelligenza artificiale: sentenza n.9135/2025.
L’intelligenza artificiale come causa di licenziamento ? La giurisprudenza fa chiarezza.
L’intelligenza artificiale come causa di licenziamento ? La giurisprudenza fa chiarezza.
Questa sentenza offre una buona occasione per riflettere sul rapporto che ad oggi intercorre tra il diritto del lavoro e l’organizzazione aziendale, che risulta essere mutato da quando uno strumento tanto innovativo quanto rischioso ha iniziato a ridefinire la nostra quotidianità, incidendo in primo luogo sugli ambiti professionali: l’intelligenza artificiale.
I temi affrontati nella decisione sono molteplici: dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo, alla riorganizzazione aziendale quale suo presupposto, fino all’obbligo di repechage e al tema, particolarmente delicato, della possibile sostituzione della posizione lavorativa mediate strumenti di intelligenza artificiale.
Il caso: la sentenza rigetta il ricorso di una graphic designer che riteneva illegittimo il proprio licenziamento perchè non sorretto da un giustificato motivo oggettivo. Il giudice invece ha ritenuto infondate le rimostranze della ricorrente alla luce della grave situazione di crisi economica in cui versava la società resistente.
Proprio la condizione finanziaria dell’impresa aveva infatti condotto il datore di lavoro a provvedere ad una riorganizzazione aziendale, trasformando la forma societaria, cessando diversi rapporti di lavoro - oltre quello della ricorrente - e avviando la procedura negoziata di gestione della crisi d’impresa. Pertanto il fatto che la ricorrente fosse stata licenziata rientrava nelle conseguenze coerenti della scelta organizzativa adottata dal datore di lavoro.
Il punto però è che le pretese della ricorrente si basavano sul presupposto che le proprie mansioni fossero state, di fatto, sostituite dall’impiego dell’intelligenza artificiale, e in merito, a chiarire questa circostanza, è stata determinante la testimonianza di un ex dipendente. In particolare il teste ha dichiarato che nel periodo in cui il personale era stato tagliato, ha dovuto accorpare funzioni appartenenti a diversi dipartimenti e ad introdurre, a supporto della propria attività lavorativa, l’uso di strumenti di intelligenza artificiale. Quest’ultima scelta ha ridotto i costi e tempistiche migliorando la qualità dell’output finale.
Ed è a seguito di ciò che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale è stato inquadrato dal giudice, non come causa diretta del licenziamento, ma come uno strumento di supporto all’interno di un contesto già vacillante.
Ultimo elemento che ha rafforzato la liceità del licenziamento è stata l’impossibilità del repechage, ossia del reimpiego della graphic designer. Infatti affinché si configuri il “giustificato motivo oggettivo” è necessario che il datore di lavoro dimostri l’impossibilità di reimpiegare proficuamente il lavoratore, la cui posizione è stata soppressa, in altre mansioni disponibili in azienda. Nel caso di specie, alla luce delle risultanze probatorie è risultato che il datore di lavoro non avrebbe potuto ricollocare la ricorrente in alcun modo.
La vicenda offre uno spunto per riflettere su come il diritto del lavoro stia cercando di confrontarsi con una trasformazione ormai evidente: l’ingresso sempre più pervasivo dell’intelligenza artificiale nei processi produttivi e non solo. Quello che emerge è che la tecnologia in un momento di crisi risulta essere garante di efficienza, riduzione dei costi e ottimizzazione delle attività, ma siamo certi che si limiterà solo a questo senza modificare le posizioni tradizionali del lavoratore?
Dall’esperienza sopra analizzata è chiaro che invocare l’innovazione tecnologica per legittimare una decisione espulsiva non basta, è necessario infatti che il datore di lavoro dimostri, ai sensi della normativa vigente ( art.5 legge 604/1966), non solo l’effettività della riorganizzazione, ma anche il nesso tra questa e il licenziamento. Si aggiunge un ulteriore passaggio essenziale, l’obbligo di repechage da parte del datore di lavoro, che regola l’uscita dal rapporto di lavoro e cerca di preservarlo ove possibile. Infatti proprio nel caso in esame è stata l’impossibilità di tale ricollocazione a contribuire a rendere legittimo il licenziamento. Dunque ad oggi gli strumenti giuridici sono ancora in grado di offrire una tutela significativa del lavoratore, sebbene risulti essere necessario adattarli ad un contesto in cui le mansioni vere e proprie stanno cambiando.
Si coglie quindi che l’intelligenza artificiale in questo caso specifico non abbia avuto un ruolo tale da poter rispondere affermativamente al quesito se la posizione lavorativa della graphic designer sia stata soppressa in favore di machine learning, ma certo è che risulta essere stato uno strumento di assistenza all’attività professionale. Sarà quindi il confine tra l’IA come supporto del lavoratore e l’IA come sostitutore di quest’ultimo a dettare le future riflessioni del legislatore.