L’AI ACT tra divieti e obblighi: un primo bilancio

Analisi del Regolamento UE 2024/1689: pratiche vietate, trasparenza algoritmica e il sistema  sanzionatorio 


Il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), in vigore dal 1° agosto 2024, introduce la prima  disciplina europea vincolante sull'intelligenza artificiale. Adottando un approccio basato sul  rischio, il regolamento distingue tra pratiche vietate per incompatibilità con i diritti  fondamentali (art. 5) e sistemi ad alto rischio ammessi se conformi agli obblighi di trasparenza  e supervisione umana (art. 13), prevedendo sanzioni fino a 35 milioni di euro o in alternativa, 

fino al 7% del fatturato mondiale annuo.  
PRATICHE VIETATE: ART. 5 

L'articolo 5 stabilisce otto divieti assoluti per pratiche AI incompatibili con i valori  fondamentali dell'Unione, operativi già dal 2 febbraio 2025. La violazione comporta sanzioni  fino a 35 milioni di euro o il 7% del fatturato mondiale totale annuo (applicando il  criterio del valore più elevato). Le pratiche vietate includono la manipolazione subliminale 

degli utenti; lo sfruttamento di fragilità legate ad età, disabilità o condizione socio-economica; sistemi di valutazione e classificazione sociale con effetti in ambiti diversi da quello originario; previsione algoritmica del rischio di commissione di reati basandosi solo su caratteristiche  fenotipiche; acquisizione massiva non mirata di dati biometrici facciali; riconoscimento  automatico delle emozioni in contesti lavorativi ed educativi; categorizzazione biometrica  volte a dedurre l’appartenenza a categorie protette; identificazione biometrica remota in  tempo reale in spazi pubblicamente accessibili, salvo limitate eccezioni per finalità di contrasto  della criminalità. 

L’ampiezza semantica del divieto di valutazione sociale generalizzata ha generato incertezze  applicative nel settore finanziario e delle piattaforme digitali, le Linee Guida della  Commissione (4 febbraio 2025) chiariscono che la valutazione creditizia bancaria e i sistemi  di punteggio comportamentale online restano leciti se strettamente finalizzati e proporzionati 

al contesto specifico. 

TRASPARENZA ALGORITMICA: ART. 13 

L'articolo 13 impone ai fornitori di sistemi AI ad alto rischio (recruitment, credit scoring,  diagnostica medica, valutazione studenti etc.…) un triplice obbligo: (a) trasparenza funzionale  del sistema, (b) istruzioni d'uso dettagliate per gli utilizzatori (deployer), (c) documentazione  tecnica completa (architettura, dataset, metriche performance), conservata per 10 anni. 

Obblighi di Trasparenza per Fornitori e Utilizzatori 

L’articolo 26 pone in capo a chi impiega questi sistemi l’obbligo di informare le persone  coinvolte e di garantire un controllo umano effettivo sul processo decisionale. In Italia, la  Legge 132/2025 aggiunge un obbligo specifico per le professioni intellettuali (avvocati,  commercialisti, notai etc..) i quali devono comunicare ai clienti l'uso di IA, precisando che tale  utilizzo è finalizzato solo per attività strumentali e non sostituisce il giudizio professionale. 

SISTEMA SANZIONATORIO: TRE LIVELLI DI GRAVITÀ L'articolo 99 struttura le sanzioni su tre livelli proporzionali alla gravità della violazione:

Studente magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre E-mail: gio.galeota@stud.uniroma3.it 

VIOLAZIONE 

IMPORTO FISSO  

MASSIMO 

% FATTURATO

Violazione dei divieti assoluti 

€ 35.000.000 

7%

Mancata trasparenza 

algoritmica e supervisione  umana

€ 15.000.000 

3%

Informazioni false o  

incomplete alle autorità

€ 7.500.000 

1%

Criterio applicativo: Si applicherà il valore più elevato tra importo fisso e percentuale del  fatturato mondiale annuo. Eccezione è fatta per PMI e startup, per le quali si dovrà far  riferimento all’importo dal valore più basso, introducendo un principio di proporzionalità a  tutela delle realtà minori. 

Modelli GPAI: competenza della Commissione Europea 

L'articolo 101 attribuisce alla Commissione UE competenza sanzionatoria esclusiva per i  fornitori di modelli IA generativi (foundation model es. GPT-4). Sanzioni fino a 15 milioni o  3% del fatturato mondiale annuo (applicando il criterio del valore più elevato) per violazioni  di: documentazione tecnica; conformità al diritto d’autore; filigranatura digitale  (watermarking) dei contenuti generati; mancata cooperazione nelle ispezioni.  

La scelta di una vigilanza centralizzata riflette la natura transnazionale di questi sistemi e i  rischi sistemici connessi. 

TIMELINE APPLICATIVA 

1 agosto 2024 

Entrata in vigore del Regolamento

2 febbraio 2025 

Operatività divieti assoluti e formazione obbligatoria

2 agosto 2025 

Avvio del regime sanzionatorio + obblighi per modelli IA  generativi

2 agosto 2026 

Applicazione generale del Regolamento

CONCLUSIONI 

L'AI Act introduce per la prima volta sanzioni vincolanti proporzionate al fatturato degli  operatori. La principale sfida si pone sul piano interpretativo: stabilire quando un sistema di  punteggio diventa "generalizzato", distinguere manipolazione commerciale lecita da quella  vietata, definire cosa costituisca supervisione umana efficace. Saranno quindi le prime  decisioni della Commissione e delle autorità nazionali che andranno a definire i confini  applicativi della norma.

II 

Studente magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre E-mail: gio.galeota@stud.uniroma3.it 

La competenza esclusiva della Commissione sui modelli di intelligenza artificiale a scopo  generale (GPAI) genera una disomogeneità delle competenze sanzionatorie problematica in  sede applicativa. Un'impresa sanzionata da un'autorità nazionale per un sistema ad alto  rischio potrà sostenere che la responsabilità ricade sul fornitore del modello di fondazione,  sottratto alla competenza sanzionatoria della giurisdizione nazionale. La responsabilità lungo  la catena fornitore-utilizzatore resta irrisolta e con essa il rischio concreto di un contenzioso  prima che la giurisprudenza offra risposte stabili.  

Per gli operatori economici, l’adeguamento comporta investimenti che rischiano ricadute  asimmetriche tra i soggetti minori e i grandi operatori. Il rischio è che la conformità diventi  un privilegio di pochi, lasciando i soggetti minori esposti a sanzioni che non possono  permettersi. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

| Regolamento (UE) 2024/1689, GU L 2024/1689, 12.7.2024: https://eur 

lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj?locale=it 

| Linee Guida Commissione UE, 4.2.2025: https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/library/commission publishes-guidelines-prohibited-artificial-intelligence-ai-practices-defined-ai-act 

| Legge 132/2025 (Italia): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-09-23;132

PRATICHE VIETATE: ART. 5 

L'articolo 5 stabilisce otto divieti assoluti per pratiche AI incompatibili con i valori  fondamentali dell'Unione, operativi già dal 2 febbraio 2025. La violazione comporta sanzioni  fino a 35 milioni di euro o il 7% del fatturato mondiale totale annuo (applicando il  criterio del valore più elevato). Le pratiche vietate includono la manipolazione subliminale 

degli utenti; lo sfruttamento di fragilità legate ad età, disabilità o condizione socio-economica; sistemi di valutazione e classificazione sociale con effetti in ambiti diversi da quello originario; previsione algoritmica del rischio di commissione di reati basandosi solo su caratteristiche  fenotipiche; acquisizione massiva non mirata di dati biometrici facciali; riconoscimento  automatico delle emozioni in contesti lavorativi ed educativi; categorizzazione biometrica  volte a dedurre l’appartenenza a categorie protette; identificazione biometrica remota in  tempo reale in spazi pubblicamente accessibili, salvo limitate eccezioni per finalità di contrasto  della criminalità. 

L’ampiezza semantica del divieto di valutazione sociale generalizzata ha generato incertezze  applicative nel settore finanziario e delle piattaforme digitali, le Linee Guida della  Commissione (4 febbraio 2025) chiariscono che la valutazione creditizia bancaria e i sistemi  di punteggio comportamentale online restano leciti se strettamente finalizzati e proporzionati 

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